Linee guida CCNL turismo
norme lavoro No Comments »Il 27 luglio del 2007 fu sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale del turismo scaduto a fine 2005.
Qui di seguito forniamo alcune nuove linee guida del CCNL utili da sapere per le imprese che operano nel settore turistico, dall’ospitalità alla ristorazione, in vigore dal 2006 al 2009.
LAVORO STRAORDINARIO
E’ stato abolito il limite giornaliero in precedenza previsto due ore al giorno, elevate fino a tre per le aziende stagionali per lo svolgimento del lavoro straordinario.
Tale lavoro può essere svolto entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così definito dall’art. 3 del dlg. n.66 del 2003 e fissa l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali.
RIPOSO SETTIMANALE
L’art. 36 della Costituzione Italiana stabilisce che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e non può rinunziarvi.
Tale principio si interpreta nel senso che il riposo settimanale deve essere comunque concesso al prestatore d’opera dopo sei giorni di lavoro e deve corrispondere a non meno di 24 ore consecutive.
Ovviamente c’è la possibilità di godere diversamente del riposo settimanale in alcuni casi che fanno eccezione, ad esempio nelle aziende che non hanno chiusura infrasettimanale.
PART TIME
Sono stati aboliti i limiti massimi di durata della prestazione lavorativa a tempo parziale, in precedenza il contratto di lavoro part time non poteva essere superiore a 28 ore settimanali, 124 ore mensili e 1352 ore annuali.
CLASSIFICAZIONE
E’ stata modificata la classificazione del personale introducendo al terzo livello la figura del “primo sommelier” intendendosi per tale il lavoratore che abbia anche responsabilità di coordinamento tecnico funzionale di più chef ai vini.
Contestualmente al quarto livello, il punto “chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore” è stato modificato con ” chef de rang, sala, piani, vini (sommelier), trinciatore”.
UNA TANTUM
A copertura del periodo di carenza contrattuale è prevista l’erogazione di un importo una tantum, da corrispondersi in due rate.
L’una tantum spetta unicamente al personale in forza alla data di stipula, sia ai lavoratori assunti a tempo indeterminato sia ai lavoratori assunti a tempo determinato.
L’importo dell’una tantum è differenziato in ragione del livello contrattuale di inquadramento.

























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